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Roma, 27/01/2011 - A seguito di richieste di chiarimento inerenti la possibilità di usufruire dello sgravio contributivo per assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo per maternità in particolari situazioni, l’Inps ha fornito le seguenti precisazioni.
Com’è noto, in deroga alla normativa ordinaria, le lavoratrici possono decidere, previa autorizzazione medica ed entro il settimo mese di gravidanza, di usufruire del congedo flessibile di cui al decreto Legislativo 151/2001, astenendosi dal lavoro anche un solo mese prima della data presunta del parto e proseguendo poi la maternità obbligatoria nei quattro mesi successivi al parto stesso.
In tali casi, lo sgravio contributivo viene comunque concesso, anche nell’ipotesi in cui la lavoratrice in maternità opti per tale soluzione in un momento in cui l’assunzione della persona in sostituzione sia già stata effettuata.
Si rammenta, al riguardo, che lo sgravio di cui trattasi viene concesso alle aziende con meno di venti dipendenti, nella misura del 50% della contribuzione dovuta per la persona assunta, sino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice/lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza, nel caso di minore adottato o in affidamento.
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