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NULLA-OSTA PER SCAMBI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARI
La possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie è subordinata ad una volontà espressa manifestata dal contribuente nella dichiarazione di inizio attività - ovvero in un momento successivo rispetto all’inizio dell’attività, mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate - e alla mancata emanazione, entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà, del provvedimento di diniego emesso dall’ufficio finanziario.
L’articolo 27 del decreto, in linea con le raccomandazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi IVA, subordina - attraverso l’integrazione dell’articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - la possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie alla preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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